Ogni lavoratore deve essere coperto dalla polizza assicurativa obbligatoria stipulata dal datore di lavoro con l’INAIL. Questo contratto tutela sia l’azienda che il dipendente da infortuni che potrebbero capitare durante il turno. Tuttavia gli imprevisti potrebbero avvenire anche fuori dall’orario di lavoro, ma in circostanze comunque collegate all’impegno professionale. Immaginiamo, per esempio, il percorso che ogni giorno facciamo per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero il tragitto casa-lavoro.

Sono poche le persone che hanno la fortuna di lavorare nelle immediate vicinanze di casa: la maggior parte dei lavoratori si sposta con la propria auto, con i mezzi pubblici, a piedi o magari in bicicletta. Specialmente in orario di punta, quando le strade sono molto affollate, potrebbe capitare di incappare in un piccolo incidente (più o meno grave) che potrebbe tenerci per qualche giorno lontani dal lavoro.

In tutti questi casi, siamo coperti dall’assicurazione obbligatoria o toccherà ricorrere all’assenza per malattia? Negli ultimi anni, soprattutto grazie alle più recenti sentenze sul tema e a qualche circolare interpretativa, il quadro è diventato molto più chiaro: oggi, con ormai pochi dubbi, sappiamo esattamente quando si applica l’assicurazione INAIL fuori dal turno di lavoro.

Ci riferiamo al cosiddetto “infortunio in itinere”, ovvero tutti quegli imprevisti che possono capitare nel tragitto fra casa e lavoro. La casistica è molto diversa rispetto alla classica malattia: potresti infatti accedere a un risarcimento, a periodi aggiuntivi di assenza dal lavoro e, soprattutto, non saresti soggetto alla visita fiscale dell’INPS.

Ti potrebbe essere utile sapere che l’INAIL segue procedure molto differenti rispetto all’INPS. La visita medica domiciliare, ad esempio, può avvenire solo negli orari in cui ti rendi disponibile. 

Copertura infortuni tragitto casa-lavoro

L’infortunio subito durante il tragitto casa lavoro deve avvenire in un percorso compatibile che non preveda deviazioni per motivazioni personali. Anche in questo caso, ovviamente, sono previste delle eccezioni. Per esempio, non ti sarà contestato nulla se devi il tuo percorso sotto richiesta esplicita del datore di lavoro, per cause di forza maggiore o per accompagnamento dei figli a scuola. Quindi è ammessa una certa flessibilità nel percorso casa-lavoro.

Secondo i giudici della Cassazione, ciò che conta per ottenere il risarcimento è il nesso diretto con l’attività lavorativa. Questa condizione può essere superata solo se si tratta di necessità impellenti che non possono essere rimandate. In questo caso, quindi, si potrà regolarmente inoltrare la domanda di risarcimento all’INAIL senza preoccupazioni. Per avere ulteriori informazioni sul tema è possibile consultare la Circolare INAIL numero 62 del 18 dicembre 2014. 

Ma come fare a dimostrare di aver subito un infortunio in itinere? Dopo l’incidente bisogna infatti subito recarsi in pronto soccorso o, in caso di impossibilità, chiamare un’ambulanza. Nel referto medico dovrai accertarti che il dottore specifichi che si è trattato di “infortunio in itinere”. Solo così si attiverà la trafila risarcitoria dell’INAIL. In casi meno gravi si può avvisare anche il medico di famiglia che, nel certificato, dovrà riportare quanto specificato prima. Il secondo passo da fare è avvisare il datore di lavoro che dovrà comunicare tutto all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato o entro 24 ore in caso di decesso o serio pericolo di vita. 

Dobbiamo, per completezza d’informazione, sfatare un mito molto comune. Alcuni ritengono che l’INAIL copra gli incidenti solo se avvengono 30 minuti prima o dopo l’orario di lavoro. Nulla di più falso. La sentenza della Cassazione ha esteso il risarcimento a partire da quando il dipendente varca la soglia di casa fino all’arrivo sul posto di lavoro. Senza alcun limite di tempo. L’infortunio può capitare anche una o due ore prima, purché si dimostri che ci si stava recando al lavoro.

Molti si chiedono se queste norme sono estese anche ai ragazzi che partecipano a programmi di alternanza-scuola lavoro. La materia è molto complessa, ma alcune circolari dell’INAIL hanno recentemente fatto chiarezza sul tema. Sul luogo di lavoro gli studenti sono assimilati in tutto e per tutto ai dipendenti, anche in conformità alle leggi sulla sicurezza, per cui si è anche coperti nel tragitto fra la scuola e il luogo di lavoro o tirocinio. La differenza principale è sul percorso casa-scuola, che non è in alcun modo coperto dall’INAIL.

Assicurazione auto tragitto casa lavoro con torto

La domanda che molti si pongono è: l’INAIL copre anche gli incidenti avvenuti con torto? Come, ad esempio, un attraversamento imprudente o un’infrazione del codice della strada in bici? La risposta è affermativa. Anche in caso di torto si è coperti, purché l’evento non sia stato intenzionale o le conseguenze non siano state aggravate dal lavoratore. Ricordiamo che la mancata comunicazione all’istituto è motivo di rifiuto al risarcimento. Possiamo concludere che sono molti i casi in cui l’INAIL risarcisce gli incidenti e gli imprevisti legati al mondo del lavoro, anche se capitano sulla soglia di casa.